top of page

Lombardia e Lazio passano in zona gialla. Cosa si può fare e cosa no.

Dal 1 febbraio in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Nessuna regione o provincia autonoma in rossa.

Articolo aggiornato alle 20,35: su indicazione del ministero della Salute, il cambio di colore delle regioni entrerà in vigore dal 1 febbraio



Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero, nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 febbraio.

Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro "guadagnano" un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte.

Cosa si può fare e cosa no con i diversi colori

Cosa si può fare e cosa no, quali negozi restano aperti. Le regole stabilite dal dpcm, ovviamente, variano da regione a regione, a secondo dell'indice di rischio, ma alcuni servizi sono garantiti in tutto il Paese, altri limitati da zona a zona. Nelle regioni arancione sono vietati gli spostamenti tra regioni e tra comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità, ed è sempre necessaria l'autocertificazione). Bar, pasticcerie e ristoranti sono chiusi ed è consentito solo l'asporto o la consegna a domicilio fino alle ore 22. Attività aperte fino alle ore 18, invece, in zona gialla.

Vale per tutti il "coprifuoco", dalle 22 alle 5, e rimane la chiusura, sull'intero territorio nazionale, di cinema e teatri, la sospensione degli spettacoli dal vivo, lo stop ad una serie di attività sportive. E, infine, l'obbligo di indossare la mascherina, anche all'aperto, oltre al distanziamento sociale. Di fatto, le vere "armi" per contrastare in maniera efficace la diffusione del coronavirus.

Zona gialla

Bar e ristoranti

In quest'area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Palestre e piscine

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Spostamenti

È consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l'eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative). Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica). Fino al 5 marzo 2021, resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Zona arancione

Bar e ristoranti

È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Palestre e piscine

L'attività motoria è consentita solo nell’ambito del proprio Comune. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Spostamenti

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area arancione, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).

Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.



Commentaires


bottom of page