OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: USO OBBLIGATORIO DI MASCHER
Ordinanza n° 30 /2020 OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE. IL SINDACO Visto l'articolo 50 ,in particolare i commi 5 e 7, e l’art.54 del d.lgs. n.2 67/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici; Vista la condizione di grave emergenza sanitaria in corso; Visti i Decreti Legge n.6, n.9, n.18 e n.19 dell'anno 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza; Visti DPCM 23 febbraio, 25 febbraio,1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo 20 marzo e 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile dell'anno 2020; Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020 , n. Z00026 del 13/04/2020, n. Z00037 del 30/04/2020, n. Z00038 del 02/05/2020; Viste le Direttive Ministeriali; Considerato che la diffusione del virusCovid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio; Considerato che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus; Ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine per l'accesso agli esercizi commerciali e dagli uffici pubblici e privati; Ritenuto opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare la diffusione del virus ed in considerazione del fatto che, in alcune zone del Centro Urbano, gli spazi aperti sono ridotti risultando all’uopo difficile mantenere il distanziamento sociale; ORDINA L’uso obbligatorio di mascherina protettiva (anche non certificata) all’interno del centro urbano e nelle zone abitate, negli esercizi commerciali, negli uffici ( pubblici e privati) ed in adiacenza dell’entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti. Non sono soggetti all’obbligo della presente Ordinanza i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Che i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500,00 euro ( art. 7 bis del TUEL 267/2000). La presente Ordinanza entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune. La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’ esecuzione della presente Ordinanza. Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili: - Ricorso al TAR del Lazio entro 60 gg. Ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. Decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente Provvedimento. Sgurgola, 04 Maggio 2020
Il Sindaco Antonio Corsi
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