Ordinanza n°05 del 19/01/2018
IL SINDACO
PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici ", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;
VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;
VISTE le continue lamentele di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi e dei circoli privati riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario, i quali uscendo dai locali non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;
RITENUTO legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;
ATTESA inoltre la necessità che i piccoli trattenimenti musicali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., osservino precise disposizioni in tema di orario, poiché pervengono ripetute segnalazioni, da parte dei cittadini, di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per l'emissione sonora e per il comportamento poco civile di alcuni avventori, i quali pare non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;
VISTO il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;
VISTO il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;
VISTO il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;
VISTO l'art 9 del RD. 18/06/1931 n° 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;
VISTA la Legge 25/08/1991, n° 287;
VISTO il D.Lgs 267/2000, art.50 , comma 7;
VISTO lo Statuto Comunale ;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico;
- apertura nella fascia oraria tra le ore 05:30 e le ore 24:00 per il periodo in cui vige l'ora solare con possibilità di proroga della chiusura di una ora nel periodo natalizio ( 7 Dicembre / 7 Gennaio ) o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;
- apertura nella fascia oraria tra le ore 05:30 e le ore 01:00 dopo la mezzanotte per il periodo in cui vige l'ora legale con possibilità di proroga della chiusura di una ora nel periodo che va dal 1° Luglio al 15 Settembre o per particolari ricorrenze che dovessero determinare un afflusso notevole di persone in altre giornate;
eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione. Deve, pertanto, intendersi abrogato l'obbligo della chiusura settimanale. Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune. L' inosservanza all' obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €,25,00 ad € 500,00.
Negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del regio decreto n° 635 /1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implichino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.
Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 01,00 durante il periodo estivo (ora legale), riducendo comunque l'emissione sonora dopo la mezzanotte, ed entro le ore 24,00 durante il periodo invernale (ora solare).
I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo
- di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora , nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;
E' VIETATO a tutti i rivenditori di bevande di vendere bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.
Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli privati presenti sul territorio per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone.
L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 154,00 a €. 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931. A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli aartt 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco.
E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
Dalla residenza Municipale addì 19/01/2018
IL SINDACO