A seguito dell'incendio verificatosi nel mese di agosto 2017 che ha interessato una vasta area in località Monte Gemma; Visto quanto dettato dalla legge 21.11.2000 n° 353 , legge quadro in materia di incendi boschivi, art. 10, pubblicata in G.U. n° 280 del 30.11.2000; Visto il Regolamento Regionale di Attuazione n°7 del 18.4.2005 della Legge Regionale 39/02 art.36, del quale si riporta di seguito espressamente il contenuto dell'art. 100 :
"(Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dai fuoco)
1. Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno è vietata: a) la coltura agraria; b) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni, ai sensi dell'articolo 10 della l. 353/2000; trascorso tale periodo, il pascolo è consentito previa autorizzazione dell'ente competente, sempre che si siano ripristinate le condizioni per il sito esercizio; e) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, per almeno cinque anni, nelle aree rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, con indici di copertura inferiori a quelli indicati dall 'articolo 4, della legge forestale, destinate permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o a prato naturale, esterne alle aree boscate oppure, se intercluse tra aree boscate, qualora siano recintate; d) l'esercizio dell 'uso civico sul legno vivo per almeno dieci anni; tale esercizio può essere comunque autorizzato dall'ente competente, non prima di cinque anni dall'ultimo evento, qualora sia verificata l'avvenuta ricostituzione del bosco. 2 Entro il secondo anno dal passaggio del fuoco in bosco, gli interessati possono, senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7, eseguire la succisione delle piante e ceppate compromesse dal fuoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata. E' fatto obbligo, comunque, di eliminare, entro il secondo anno dall'evento, le condizioni che possano favorire l'insorgerete la propagazione del fuoco in una fascia di almeno venti metri. 3. Qualora V area percorsa dal fuoco sia di proprietà pubblica, l'ente proprietario deve inviare apposita comunicazione ali 'ente competente ed al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, specificando i soggetti esecutori delle operazioni nonché l'area ed i criteri di realizzazione dell'intervento, che deve comunque interessare le sole piante morte o danneggiate e senza prospettive di vita. "
AVVISA
Tutta la cittadinanza che. ai sensi e per gli effetti della normativa sopra riportata, nelle aree interessate a detto incendio, sono interdette alle attività di fida pascolo, caccia e quant'altro previsto nella norma in questione. Avverso le trasgressioni ai divieti imposti per legge si applica la sanzione di cui al comma 6 del'art. 10 L.35372000.
Le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale sono incaricati al controllo dell'attuazione del presente avviso.
Dalla residenza Municipale addì 05.9,2017
IL SINDACO Dott. Gianfranco Barletta
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