Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è VIETATO, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agrari, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, dal 15 giugno al 30 settembre, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti:stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie,sfalci ed erbe infestati, nonchè arbusti e sterpagli lungo strade Comunali,Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.
Allegato: Ordinanza n° 38