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16 GIUGNO - SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI

IMU

Il 16 giugno 2016 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU per l’anno 2016, dovuta sui fabbricati e aree edificabili.

L’aliquota da applicare è 8,60 per mille.

L’ IMU non è dovuta per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 per le quali l’IMU deve essere versata con aliquota del 3,7 per mille.

L’IMU va pagata con il modello F24 in autoliquidazione utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice 3916 per le aree edificabili

  • codice 3918 per gli altri fabbricati

  • codice 3912 per le abitazioni principali di lusso.

TASI

Il 16 giugno scade anche il termine per il pagamento dell’acconto TASI per l’anno 2016, dovuta sugli altri fabbricati e le abitazioni principali di lusso.

L’aliquota da applicare è del 2 per mille.

La TASI non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ad esclusione delle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze per le quali la TASI deve essere versata con aliquota del 2,3 per mille.

La TASI va pagata con il mod. F24 in autoliquidazione utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice 3958 per le abitazioni principali di lusso

  • codice 3961 per gli altri fabbricati.

DETRAZIONE IMU E TASI ALTRI FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO

La base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

La norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

  • il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

  • il comodatario (chi riceve in comodato l’abitazione) deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale;

  • il comodante (colui che cede in comodato l’abitazione) deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e deve possedere un solo immobile ad uso abitativo sul territorio nazionale.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative di lusso classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.

TASI PER IMMOBILE LOCATO USO ABITAZIONE

In caso l’unità immobiliare abitativa, purché non di lusso, sia concessa in locazione all’affittuario che la destina ad abitazione principale, solo il proprietario dovrà versare la TASI nella percentuale stabilità dal comune, pari al 70% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento al seguente numero di telefono: 0775 226001 interno 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore15,00 alle ore 18,00 oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

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